News da LEGA ITALIA
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![]() STATUTO DI LEGA ITALIA Articolo 1
(La denominazione e simbolo)
La denominazione del partito è LEGA ITALIA.
Costituisce simbolo dello stesso quello dettagliatamente descritto all'articolo 6(1) dell'atto costitutivo, del quale fa parte lo Statuto. Può, di volta in volta, essere stabilito che il medesimo sia integrato, a seconda dell'utilizzo, su proposta del Presidente mediante aggiunta di simboli o diciture all'interno di esso, senza tuttavia che la nuova parte aggiunta venga per questo a costituire permanentemente parte del simbolo stesso.
In caso di scioglimento del Partito ai sensi dell'articolo 12 comma 2, il simbolo non potrà essere oggetto di uso da parte degli odierni associati, o di alcuno di essi, se non con il comune espresso accordo scritto di tutti, e compete altresì a ciascuno degli odierni associati la capacità di agire individualmente nei confronti di eventuali terzi, con ogni forma e in ogni sede, anche in giudizio, sia in via ordinaria, sia in via cautelare o d'urgenza, per la tutela del simbolo in ogni sua parte.
Articolo 2
(Oggetto e finalità associative)
II partito ha il fine di attuare un programma polemico di libertà, democrazia e giustizia sociale, di liberismo, che, per adozioni di strumenti, criteri di selezione dei propri rappresentanti, scelte di programma, si differenzia e si pone quale alternativa, anche di dialettico confronto, con l'attuale bipartitismo vigente.
Scopo del Partito quindi si traduce nella costituzione di uno strumento politico che funge da catalizzatore di soggetti accomunati oltre che dalla condivisione dei principi sopra espressi, anche da una comunanza di intenti circa le modalità attuative dei medesimi, sempre ancorati ad una logica meritocratica e di valorizzazione delle peculiarità, ad iniziare da quella del paese in cui viviamo per giungere a quelle proprie dei singoli individui che lo compongono.
Il Partito ha come proprio scopo, quello di procurare che soggetti animati dai sopra indicati intenti attuino un percorso di azione politica unitaria e congiunta, con la prospettiva che, nel pieno rispetto dei propri Statuti e delle future determinazioni assunte nelle rispettive sedi proprie congressuali, sia dato luogo subito ad un vero e proprio soggetto politico.
Quanto sopra in modo tale da permettere che gli aderenti possano partecipare, attraverso liste di candidati, alle varie scadenze elettorali, a partire da quelle previste per il rinnovo del Parlamento Europeo e delle amministrazioni comunali, a quelli parlamentari nazionali e ad ogni altra sede istituzionale (regionale, provinciale e altro).
Articolo 3
(Sede Associativa)
Il Partito ha sede legale in Roma, Via Federico Cesi n. 21. Compete al Consiglio Direttivo il potere di trasferire la stessa in altro indirizzo nelle città di Milano, Firenze, Napoli, Palermo, nonché di istituire sedi secondarie o uffici operativi in Italia e all'estero.
Articolo 4
(Associati)
Partecipano al Partito gli associati che l'hanno costituito(2), e altro o altri soggetti, che siano stabiliti da essi mediante unanime decisione di cooptazione previo parere favorevole del Consiglio Direttivo. Partecipano inoltre a singole iniziative svolte dal Partito, ovvero al complesso di alcune di esse, gli ulteriori soggetti terzi, anche se non ad essa associati, volta che così risulti stabilito dal Consiglio direttivo del Partito.
Quanto sopra avrà luogo per cooptazione, con unanime decisione dei predetti qui comparenti associati, previo favorevole parere del Consiglio direttivo, e, successivamente a maggioranza di essi. La decisione degli associati, di cooptazione di altri, dovrà altresì comprendere l'espressa indicazione di applicabilità, o meno, ai medesimi di quanto previsto dall'articolo 3.
La nomina del consiglio direttivo compete agli associati tra i componenti di questi ultimi, indicati per un terzo dal Presidente, per un terzo dal vicepresidente e per un terzo dagli associati stessi; la nomina del presidente e vicepresidente spetta invece al consiglio direttivo. Spetta inoltre agli associati l'approvazione del rendiconto dell'esercizio associativo che è loro annualmente sottoposto dai responsabili legali. Compete altresì agli Associati che hanno costituito il Partito la decisione, da adottarsi all'unanimità fra loro, di applicabilità ai nuovi associati di quanto previsto dall'articolo 3(3) dell'atto costitutivo. Costituisce dovere degli associati il rispetto del presente Statuto e di ogni altra decisione assunta in conformità ad esso, all'atto costitutivo e a qualsiasi altro accordo stipulato fra gli associati per il funzionamento dell'associazione e per l'attuazione dei suoi scopi e delle sue finalità, ivi aggiunti gli eventuali accordi da questa stipulati con terzi. Il mancato rispetto dei doveri fra gli associati può costituire ragione di estromissione dall'associazione a seguito di decisione assunta da tutti gli altri con la maggioranza dei quattro quinti.
Articolo 5
(Organi del Partito)
Sono organi dell'Associazione:
- Il Presidente
- Il Vicepresidente
- Due Vicepresidenti Vicari
- Un segretario Generale
- Il Consiglio Direttivo
- Il tesoriere
- L'Assemblea degli Associati
Articolo 6
(Presidente)
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza politica dell'Associazione e ne stabilisce previa consultazione del Consiglio Direttivo, le linee di proposta e di iniziativa.
Gli indirizzi di attività del Partito su base nazionale spettano al Presidente che dispone dell'utilizzo del simbolo in relazione alla sua eventuale integrazione con elementi o diciture aggiuntive.
Il presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato per altri cinque anche consecutivamente. La sua elezione potrà essere revocata per fatti gravi, con parere unanime del consiglio direttivo.
In caso di impedimento o delega del presidente, assumerà integralmente le sue veci il Vicepresidente.
Articolo 7
(Consiglio Direttivo)
E' composto da almeno sette membri in rappresentanza del Nord, del Centro-Nord, del Centro, del Centro-Sud, del Sud, della Sicilia, della Sardegna nominati dal Presidente oltre agli associati fino alla concorrenza di trenta, eletti con votazione a maggioranza. La elezione dei componenti avverrà con un sistema di votazione di lista bloccata, senza espressione di preferenza.
Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che è convocato dal Presidente, che partecipa ai relativi lavori e li coordina, e svolge funzione consultiva tutte le volte che ne è richiesto e, in particolare, con riferimento alle linee di proposta, di iniziativa e dell'attività politica. Svolge altresì tutte le ulteriori funzioni previste dallo Statuto o loro delegate dagli associati. Il Consiglio Direttivo, salvo che nei casi in cui sia richiesta l'assunzione di una decisione all'unanimità, assume di norma le proprie decisioni a maggioranza di tutti coloro che lo compongono. In caso di parità, si pronuncia in via eccezionale sull'argomento in discussione anche il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vicepresidente, il cui voto prevale. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni e ciascuno dei componenti può essere revocato in ogni tempo per decisione dell'associato che lo ha proposto. In via transitoria dura in carica sino al 31.12.2012 il Consiglio Direttivo nominato in sede di costituzione del Partito(4).
Articolo 8
(Rappresentanti legali)
La rappresentanza del Partito ai sensi dell'articolo 36 e seguenti del codice civile, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta a rappresentanti legali che esercitano i loro poteri congiuntamente e con firma congiunta. Essi, con uguale formalità, possono istituire o assegnare deleghe per lo svolgimento di singole operazioni o di gruppi di esse. Possono altresì attribuire, sempre congiuntamente tra loro, ad uno o più componenti del Consiglio Direttivo, o anche a persone estranee a questo, specifici compiti o assegnare loro competenze in materie determinate, attribuendo i relativi occorrenti poteri. Per delega del Presidente, sarà competenza dei rappresentanti legali del Partito, ovvero di persone dai medesimi delegate, la presentazione delle candidature e dei contrassegni elettorali. I rappresentanti legali sono nominati dal consiglio direttivo e possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo.
Sarà pure di competenza dei legali rappresentanti del Partito la presentazione ai Presidenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica della richiesta ai sensi dell'art. 1, comma 2 legge 3 giugno 1999, n. 157 di poter usufruire dei rimborsi ivi previsti, oltreché, ancora, la riscossione dei medesimi e di ogni altro contributo pubblico dovuto per legge.
Articolo 9
(Tesorieri)
Il Presidente potrà nominare i tesorieri in numero massimo di due, ove ne sia ravvisata l'opportunità. Essi svolgono le funzioni indicate dal Presidente esercitando le attribuzioni e i poteri loro espressamente conferiti nell'atto di nomina. La sottoscrizione del provvedimento di nomina è munito di autentica notarile, se sono attribuiti poteri di rappresentanza dell'Associazione nei rapporti con i terzi. I tesorieri svolgono la loro funzione congiuntamente e con firma congiunta e, qualora ne sia nominato uno solo, questi svolge la propria funzione congiuntamente e con firma congiunta con uno dei due eventuali rappresentanti legali del Partito.
Articolo 10
(Assemblea degli Associati)
L'Assemblea degli Associati si riunisce per decisione assunta a maggioranza dagli stessi. L'Assemblea svolge le funzioni e ha le competenze e prerogative stabilite nel presente Statuto. Ai suoi lavori partecipano il Presidente, che li coordina e, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Direttivo.
Articolo 11
(Patrimonio di funzionamento e rendiconto)
Il Partito dispone di un patrimonio di funzionamento che sarà annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo in relazione alla relativa previsione di spesa e che - sempre su disposizione di questo - può essere all'occorrenza implementato in funzione di necessità sopravvenute. Il patrimonio di funzionamento è alimentato nelle forme e secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.
Al termine di ciascun anno Associativo, che avrà luogo ad ogni trenta dicembre, i rappresentanti legali o, in mancanza, un componente del consiglio direttivo all'uopo da quest'ultimo designato, nel termine dei successivi trenta giorni, redigeranno e sottoporranno all'Assemblea degli associati il rendiconto economico dell'esercizio, convocando la medesima per la relativa approvazione, che ha luogo se vi è previo parere favorevole del Consiglio Direttivo.
Articolo 12
(Durata)
La durata del Partito, salvo che la stessa non venga prima della scadenza stabilita a tempo indeterminato, per unanime decisione degli associati, è fissata al 31.12.2109 (trentuno dicembre duemilacentonove).
Il Partito, anche prima della data di cui sopra, potrà essere tuttavia sciolto per volontà unanime degli associati, con interruzione anche immediata dell'azione politica comune, ma fermo comunque l'obbligo di dare luogo a tutto quanto successivamente occorrente per il compiuto esaurimento di ogni attività di carattere amministrativo e contabile discendente dalla prossima partecipazione alla consultazione elettorale per il rinnova del parlamento europeo e delle amministrazioni comunali e di ogni altra attività.
Articolo 13
(Modifica dello Statuto)
Le norme del presente statuto possono essere modificate in qualsiasi tempo dall'Assemblea degli associati. La relativa decisione, in via transitoria e in ragione della temporaneità dello stesso, in attesa della formazione del testo definitivo, è assunta all'unanimità degli stessi.
Articolo 14
(Rinvio)
Per quanto non previsto dal presente statuto e all'occorrenza si osservano, in quanto applicabili e in principalità, le norme dei regolamenti della Camera dei Deputati.
Il presente atto è esente da bollo ai sensi del n.27-ter della Tabella Allegato "B" al DPR 26/10/72 n.642 e da imposta di registro ai sensi del n. 11 quater della Tabella Allegata al DPR 26/4/86 n.131.
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(1) Art. 6 dell’atto costitutivo di LEGA ITALIA: “Costituisce altresì patrimonio comune del Partito il simbolo dello stesso che è rappresentato da un cerchio con fondo blu cyano sfumato con dodici stelle gialle, con una bandiera tricolore (verde, bianco e rosso) in posizione preminente e centrale, con la scritta LEGA ITALIA in sovraimpressione negativo bianco…”.
(2) Associati che hanno costituito LEGA ITALIA: Carlo Taormina; Gaetano Perna; Mara Bistarini; Mauro Denti; Sergio Maria Battaglia; Raffaele Ambrosca; Claudio Lazzarotto; Vincenzo Luigi Gullace; Pietro Ambrosio; Fernanda Martelli; Piero Giuliani.
(3) Art. 3 dell’atto costitutivo di LEGA ITALIA: “Il Partito impiegherà le proprie risorse e i proprio mezzi, nel rispetto dei limiti di spese nonché di altri previste dalle normative vigenti, allo svolgimento dell'attività funzionale al perseguimento del sopra indicato scopo associativo, ivi compresi gli adempimenti di carattere amministrativo per la presentazione delle liste dei candidati o qualsiasi altro impegno stabilito dalle vigenti leggi o comunque occorrente, oltre che lo svolgimento delle attività di sostegno e propaganda dei candidati e del Partito, perchè di essi e di essa si determini il successo elettorale.”.
(4) Membri del Consiglio Direttivo nominato in sede di costituzione di LEGA ITALIA: Carlo Taormina; Gaetano Perna; Mara Bistarini; Mauro Denti; Sergio Maria Battaglia; Raffaele Ambrosca; Claudio Lazzarotto; Vincenzo Luigi Gullace; Pietro Ambrosio; Fernanda Martelli; Piero Giuliani.
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