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LA VERA RIVOLUZIONE GIUDIZIARIA. L’AVVOCATO DELL’ACCUSA

LA VERA RIVOLUZIONE GIUDIZIARIA. L’AVVOCATO DELL’ACCUSA

Sembra che la riforma del sistema giudiziario sia al nastro di partenza. La scienza e la politica debbono seguire il corso della difficile operazione con critiche, suggerimenti, proposte.

Le competenti sedi decisionali, debbono ascoltare con umiltà e va detto che il piede di partenza sembra quello giusto, come è segnalato da autorevoli disponibilità provenienti dalla sinistra moderata. Anche la magistratura, al di là dei consueti estremismi, spesso anche di facciata, presenta trasversalmente una posizione di attenzione.
Sono molti, infiniti i temi che debbono essere oggetto di confronto, di inventiva, di proposta, ma Berlusconi, con una delle sua tipiche spallate, qualche tempo fa ha messo il dito sulla piaga, individuando, in due battute, la riforma delle riforme ha detto che bisogna anzitutto sostituire il pubblico ministero con l’avvocato dell’accusa, non importa, ora, se di carriera o eletto dal popolo.
Il messaggio è rivoluzionario perché proporre l’avvocato dell’accusa significa, anzitutto, imporre sul piano del metodo l’esigenza che la riforma parta dalla regolamentazione della funzione di chi dovrà accusare nel nostro sistema e guardare all’organizzazione dell’ufficio dell’accusa come un fatto conseguenziale e decisivo per la separazione delle carriere. Ma il messaggio è rivoluzionario anche perché spazza via quattro quinti del codice di procedura penale vigente e cinque quinti degli anomali ed aberranti poteri di cui sono dotati i pubblici ministeri e che stanno alla base dell’alto tasso di politicizzazione della nostra giustizia e dei gravi pregiudizi per la terzietà della giurisdizione.
Costruire l’avvocato dell’accusa significa istituire una analogia rispetto all’avvocato dell’accusato. Entrambi possono ben disporre di poteri di indagine funzionali al loro ruolo di sostenitori delle rispettive tesi, ma soltanto nell’ambito di un confronto che si svolga davanti ad un giudice che garantisca legalità e lealtà.
L’avvocato dell’accusa come l’avvocato dell’accusato, non hanno nulla da spartire con le investigazioni ed indagini che precedono questo confronto. Non è un caso che l’idea dell’avvocato dell’accusa non abbia scandalizzato i giudici ed abbia invece scatenato le velenose ire dei pubblici ministeri, davanti agli occhi dei quali è apparso il dramma della perdita del potere di svolgere indagini con il braccio armato della polizia giudiziaria. Il fantasma, insomma, di diventare avvocati dello Stato, uguali agli avvocati dell’imputato, ha determinato sconcerto ma soprattutto depressione.
Il fatto è che l’idea dell’avvocato dell’accusa, di cui può immaginarsi una attuazione transitoria o di mediazione, è la sola mossa per seppellire il nostro muffito sistema giudiziario e far posto al novum. Imperniare il processo penale sull’avvocato dell’accusa significa lasciare nelle sole mani delle Forze dell’Ordine, cioè di chi sa farlo, lo svolgimento delle indagini fino al momento in cui bisogna decidere se fare o non fare un processo.  Significa, al contempo, istituire meccanismi di controllo, non di un pubblico ministero ma di un giudice, sull’operato della forze di polizia, a cominciare da tutto ciò che possa incidere sulle libertà costituzionali, in testa la libertà personale, domiciliare e di comunicazione. Certo, non sarà facile superare ataviche prevenzioni nei confronti delle forze di polizia e costruire adeguati sistemi di controllo, ma questa è la condizione per far  evolvere, una volta per tutte, il sistema verso il modello accusatorio.
Sarà anche complicato, ma non difficile, individuare i moduli per selezionare i casi in cui archiviare e quelli in cui fare il processo,  ma voglio qui sottolineare due dati che il nuovo clima culturale riuscirà a valorizzare nella giusta misura. Oggi la polizia giudiziaria dipende dai pubblici ministeri contro l’art. 109 della Costituzione che stabilisce una cosa diversa, cioè che la magistratura dispone della polizia, cioè che ognuno resta a casa sua, la polizia per fare le indagini, il pubblico ministero per fare, appunto, l’avvocato dell’accusa e non l’investigatore. L’art. 112 della Costituzione, poi, non stabilisce che il pubblico ministero possa fare le indagini, che spettano invece alla polizia, ma che “esercita l’azione penale”, che è il compito dell’avvocato dell’accusa.
Avanti, dunque, su questa strada, perché, dopo 60 anni, forse si riesce a realizzare la vera volontà della Costituzione Repubblicana.

Carlo Taormina