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COME LIMITARE LE INTERCETTAZIONI SENZA TAGLIARLE MOLTO
Non è dubbio che la degenerazione nell’uso delle intercettazioni telefoniche e la scandalosa strumentalizzazione mediatica dei loro contenuti dipendono da una sistematica illegalità dovuta alla adozione di provvedimenti non già quando vi siano “gravi indizi di reato e l’intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini”,
bensì per andare alla ricerca di notizie di reato istituendo questo metodo investigativo invasivo della privacy invece di svolgere indagini di tipo tradizionale. Nonostante la illiceità penale di questa pratica i risultati delle intercettazioni entrano nel processo e vengono utilizzati, di nuovo illecitamente, come elementi di prova. Può fare impressione e risultare persino in debito di costituzionalità la proposta di Ghedini di bilanciare le necessarie restrizioni al minimo dei casi di intercettazioni processuali con l’ampliamento della sfera delle intercettazioni preventive, cioè quelle che servono ad evitare la consumazione di reati e contemporaneamente a raccogliere, in caso di mancata eliminazione di questo pericolo, elementi capaci di integrare una notizia di reato.
E invece, secondo me, Ghedini ha trovato la squadra. Intanto, tutto sarebbe in regola con la Costituzione, la quale, mentre consente la limitazione della libertà personale e di quella domiciliare solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza tassativamente previsti dalla legge quando si intendono perseguire finalità preventive, non pone alcuna condizione quando tali finalità si vogliono attuare con la restrizione della libertà di comunicazione. E’ sufficiente che le ipotesi siano individuate dal legislatore.
Oggi è generalizzata e giustificata la lamentela per le impunità di reati anche molto gravi e questo dipende dal fatto che, una volta consumato l’illecito penale, è semplicemente molto difficile scoprirne gli autori anche per la facilità con cui le prove possono essere cancellate, accanto al fatto che la perspicacia degli inquirenti è certamente in alto degrado. Seguire le iniziative dei criminali prima che compiano un delitto, pur non evitato, significa registrare dati all’insegna di un “fattore sorpresa” assai anticipato e poterne sviluppare un gran numero attraverso la formazione di prove vere e proprie una volta apertosi il processo.
Non è possibile in questa sede, entrare nei particolari relativi ai presupposti necessari per la utilizzazione di intercettazioni preventive, le quali debbono certamente riguardare il pericolo di commissione di reati e situazioni di necessità ed urgenza che il legislatore deve individuare con grande cura, in modo che eventuali illegalità o abusi possono essere agevolmente e con sicurezza repressi. Qui occorre soltanto dire che la strada giusta, utile ed in linea con il nostro ordinamento che, anzi, diverrebbe ben più garantista di quanto non sia attualmente giacchè intercettazioni preventive e relativi contenuti non solo non possono entrare nei processi, non solo debbono essere oggetto di distrizione, ma non passano per le mani di magistrati, avvocati, cancellieri e quant’altro, normali “venditori” attuali elargitori delle intercettazioni a stampa e televisione .
Non coglierebbe nel segno l’obiezione per cui sarebbe strano che risultati di intercettazioni preventive, dimostrative magari della consumazione di un delitto, non possano essere utilizzate come prove, perché la caratura culturale e giuridica delle proposte di Ghedini sta proprio nel rimettere le cose a posto. Le intercettazioni debbono costituire uno strumento per determinare il processo alla raccolta delle prove onde far sì che le sentenze siano basate su prove e non su altro; esse invece non debbono prendere il posto delle prove. Già oggi, se i magistrati non agissero sistematicamente in maniera illecita, dovrebbe farsi corso ad intercettazioni telefoniche solo se necessarie “per la prosecuzione delle indagini” ovvero in quanto “ vi è fondato motivo di ritenere che si stia svolgendo l’attività criminosa”.
L’immediata introduzione di questo nuovo regime avrebbe anche una importante funzione anticipatoria rispetto alla ineludibile tendenza verso un’altra razionalizzazione del sistema, sulla quale, peraltro, da qualche anno avevo richiamato l’attenzione e che con piacere vedo oggi largamente condivisa. La restituzione del potere investigativo e d’indagine alla Polizia e la sua eradicazione dalle prerogative dei pubblici ministeri, fonte essenziale dello stravolgimento della giustizia nel nostro Paese, implica una essenziale riforma del settore. Rendere la Polizia protagonista delle inchieste significa che essa debba avvalersi di metodi di indagine che implicano una ingerenza nella sfera giuridica altrui, anche dal lato delle libertà costituzionalmente protette. E ciò, a sua volta, significa che debbano essere istituiti meccanismi di controllo e di autorizzazione al compimento di talune di queste attività. Il caso delle intercettazioni, a cominciare da quelle preventive, posto che ad eseguirle sarà la stessa polizia che potrà essere autorizzata a svolgere quelle di tipo strettamente processuale, è davvero emblematico, per cui apportare una disciplina oggi per questo specifico ambito della limitazione della libertà di comunicazione, è importante giacchè impegna il legislatore anche per il futuro.
Rilevo che la proposta di Ghedini, come del resto è oggi previsto, prevederebbe che l’autorizzazione alla Polizia dovrebbe essere rilasciata dal Procuratore della Repubblica. Non solo è evidente che, per questo tramite, rientrerebbe dalla finestra un coinvolgimento del pubblico ministero in attività di intercettazione preventiva da cui invece, incentrando l’attività sulla Polizia, lo si vorrebbe estraniare, ma in materia di libertà costituzionalmente protetta tutto il sistema processuale è imperniato sul controllo giurisdizionale. Oggi è così per le intercettazioni processuali ed il progetto di riforma in via di approvazione molto opportunatamente renda collegiale la giurisdizione autorizzatoria. Penso che occorra omologare tutto il sistema a questa impostazione in modo che tutte le attività investigative della Polizia siano controllate da un organo terzo garante della legalità costituzionale, in maniera assolutamente scissa da implicazioni processuali che possono persino mai presentarsi.
Questo, del resto, il sistema accusatorio come praticato dagli ordinamenti anglosassoni, cui, il nostro ordinamento sembra volersi finalmente conformare, uscendo definitivamente da quell’ibridismo che costituisce la principale ragione di inefficienza della nostra giustizia penale.
Carlo Taormina
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